Chiedere la rateizzazione di un'ingiunzione fiscale sia del codice stradale che degli illeciti amministrativi iscritti a ruolo

Descrizione

soldi

Si può avvalere della facoltà della rateizzazione chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 €.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di 1.032,91 € per ognuno dei familiari conviventi.

Di norma verranno concesse, in caso di accoglimento della rateizzazione, le seguenti rate:

  • per importi complessivi a partire da 300,00 € fino a 500,00 € massimo 10 rate
  • da 500,00 € a 1.000,00 € massimo 16 rate; da 1.000,00 € a 3.000,00 € massimo 24 rate
  • oltre 3.000,00 massimo 30 rate.

Ai sensi del Decreto legislativo (Stato Italiano) 26/02/1999, n. 46, art. 7 in caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate si decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il rimanente importo iscritto a ruolo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e la somma dovuta a questa Amministrazione non può più essere rateizzata.

Con il pagamento della prima rata indicata sul piano di ammortamento saranno contestualmente saldati tutti gli eventuali interessi di mora e gli oneri maturati fino alla rateazione, in quanto questi ultimi non sono dilazionabili. Non è ammessa la rateizzazione qualora già attivato il pignoramento presso terzi.

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