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Ai sensi del Regio Decreto (Stato Italiano) del 30/03/1942, n. 327, art. 46(Codice della Navigazione), quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l’autorizzazione dell’autorità concedente. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l’acquirente o l’aggiudicatario di opere o di impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l’autorizzazione dell’autorità concedente. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza.

Se, per ragioni attinenti all’idoneità tecnica od economica degli eredi, l’amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

Approfondimenti

Ogni istanza di nuova concessione ovvero di rinnovo/variazione/subingresso della concessione demaniale deve essere corredata della Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante lo stato di consistenza della concessione demaniale con l'indicazione delle superfici di area scoperta, di facile rimozione, di difficile rimozione e delle pertinenze. La dichiarazione dovrà essere corredata di planimetria con individuazione, colorata, delle suddette aree, nonché delle superfici virtuali come definite dalla Circolare Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 24/05/2001, n. 120.

 

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