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Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sè i seguenti documenti 

  • la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto
  • la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui al Decreto legislativo (Stato Italiano) 30/04/1992, n. 28, art. 115, c. 2
  • l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida, nonché un documento personale di riconoscimento
  •  il certificato di assicurazione obbligatoria.

La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sè la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sè anche l'attestato di qualifica professionale di cui al Decreto legislativo (Stato Italiano) 30/04/1992, n. 28, art. 123, c.7.
Il conducente deve, altresì, avere con sè l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti secondo il Decreto legislativo (Stato Italiano) 30/04/1992, n. 28, art. 82.
L’assenza di uno di questi documenti, perché non esibito o perché mancante, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del conducente ed una sanzione accessoria che impone l’onere per il conducente e/o il proprietario del veicolo di esibire i documenti.

L’interessato è invitato di norma a presentarsi entro il termine di 30 giorni presso un qualunque ufficio di Polizia o direttamente presso il Comando di Imperia per esibire il documento richiesto.
Se il documento richiesto è presentato ad altro ufficio di polizia è buona norma accertarsi che lo stesso venga inviato al Comune di Imperia.
L’inosservanza a quanto intimato dall’agente verbalizzante comporterà l’applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria per violazione secondo il Decreto legislativo (Stato Italiano) 30/04/1992, n. 28, art. 180, c.8.
Anche nel caso di inesistenza del documento richiesto ( ad esempio mancanza dell'assicurazione ) il cittadino è obbligato ad effettuare apposita comunicazione ad organo di
polizia stradale per non incorrere nella sanzione sopraddetta.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:32.06